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ALLEGATO 1
(Articolo 2)

STATUTO SPECIALE DELLA
REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
E PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. l.
(Generalità).

        1. Il Veneto è Regione autonoma fornita di personalità giuridica, sulla base dei princìpi della Costituzione e delle norme di cui al presente statuto, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, e nel quadro dell'Unione europea.
        2. Il popolo veneto, integrato dalle comunità che lo compongono e che si riconoscono nella sua storia e nei suoi ideali di pace, progresso e prosperità, affida alla Regione l'attuazione dei diritti previsti dal presente statuto.
        3. La Regione autonoma del Veneto comprende i territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
        4. Il capoluogo della Regione è Venezia.

Art. 2.
(Simboli della Regione autonoma del Veneto).

        1. La Regione autonoma del Veneto, espressione dell'autogoverno del popolo veneto, salvaguarda e promuove l'identità storica e culturale della propria popolazione e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.
        2. La Regione ha come simboli la bandiera e l'inno, che esprimono l'identità del popolo veneto nelle sue relazioni con il mondo, le sue tradizioni di confronto con i popoli e la sua storia di pacifica convivenza.
        3. Il gonfalone e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.

Art. 3.
(Valori e princìpi ispiratori).

        1. La Regione autonoma del Veneto riconosce e assume come valori:

            a) le libertà personali, civili, politiche ed economiche;

 

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            b) la democrazia, l'uguaglianza e il pluralismo;

            c) la giustizia, la sicurezza delle persone e dei loro beni, la solidarietà e la coesione sociali;

            d) il benessere dei singoli e lo specifico ruolo sociale della famiglia;

            e) la tutela dei minori, degli anziani e il superamento dei fattori strutturali e funzionali che sono di ostacolo a situazioni di handicap;

            f) la funzione sociale del lavoro e il diritto di impresa, come strumenti di promozione delle persone e delle comunità;

            g) la proprietà e la responsabilità individuali;

            h) la sussidiarietà istituzionale e la partecipazione dei soggetti privati all'esercizio delle funzioni amministrative;

            i) la tutela e la conservazione dell'ambiente;

            l) l'efficienza della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa.

        2. La Regione promuove il pieno esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle fonti del diritto comunitario e internazionale.
        3. La Regione promuove, altresì, le condizioni per realizzare l'effettività dei diritti e delle libertà dei singoli e delle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, agevolando la partecipazione di tutti alla vita politica, economica, culturale e sociale della comunità regionale e rimuovendo gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei suoi abitanti.
        4. La Regione riconosce la piena parità tra uomo e donna e rimuove ogni ostacolo alla realizzazione delle pari opportunità.

Art. 4.
(Finalità).

        1. La Regione autonoma del Veneto opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva, tutela il lavoro in tutte le sue forme e sostiene la cooperazione.
        2. La Regione assicura, secondo princìpi universalistici, il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria e sociale e promuove l'adempimento dei doveri di solidarietà.
        3. La Regione opera per garantire e rendere effettivi il diritto alla libertà di studio e il diritto alla formazione permanente.
        4. La Regione riconosce l'autonomia e la rilevanza dell'università, valorizza la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica, quali forze trainanti della propria comunità.
        5. La Regione assicura la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, artistico e culturale del Veneto, e ne promuove la conoscenza nel mondo.

 

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        6. La Regione, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendone la continuità di rapporto e di pensiero con il territorio di origine.

Capo II
POTESTÀ DELLA REGIONE
AUTONOMA DEL VENETO

Art. 5.
(Potestà legislativa esclusiva).

        1. Nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione autonoma del Veneto ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

            a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

            b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

            c) assistenza e organizzazione sanitaria nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza determinati dallo Stato;

            d) ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

            e) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

            f) agricoltura e foreste, bonifica, economia montana, corpo forestale;

            g) caccia e pesca;

            h) usi civici e comunioni familiari montane;

            i) industria e commercio;

            l) sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

            m) fiere e mercati;

            n) turismo e industria alberghiera;

            o) tutela e valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali;

            p) artigianato;

            q) miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali;

            r) valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela dei beni ambientali, tutela dei parchi e delle aree protette;

            s) governo del territorio;

            t) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere di prevalente interesse nazionale;

 

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            u) viabilità e acquedotti di interesse regionale e locale, navigazione lacustre e fluviale;

            v) metropolitane, tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

            z) edilizia residenziale pubblica;

            aa) organizzazione scolastica, compresa l'edilizia, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

            bb) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

            cc) mercato del lavoro;

            dd) polizia regionale e locale;

            ee) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato e alla legislazione concorrente.

Art. 6.
(Potestà legislativa concorrente).

        1. Nei limiti di cui all'articolo 5 nonché dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione autonoma del Veneto esercita la potestà legislativa concorrente nelle seguenti materie:

            a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;

            b) difesa del consumatore e dell'utente;

            c) ricerca scientifica e tecnologica, università;

            d) ordinamento farmaceutico;

            e) commercio con l'estero;

            f) disciplina dei flussi migratori;

            g) tutela e sicurezza del lavoro;

            h) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

            i) professioni;

            l) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

            m) alimentazione;

            n) porti ed aeroporti civili;

            o) protezione civile;

            p) ordinamento sportivo;

            q) ordinamento delle comunicazioni;

            r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e di credito agrario;

 

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            s) espropriazione per pubblica utilità, non riguardante opere a carico dello Stato;

            t) ordinamento della motorizzazione civile e circolazione stradale;

            u) organizzazione della giustizia di pace;

            v) grandi reti di trasporto e di navigazione;

            z) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

            aa) previdenza complementare e integrativa;

            bb) altre materie indicate con legge costituzionale.

Art. 7.
(Iniziativa legislativa).

        1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, a ogni consiglio di comune capoluogo di provincia, ai consigli di comuni che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, nonché ad almeno 5.000 elettori.
        2. Il regolamento del consiglio regionale e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
        3. I progetti di legge d'iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Art. 8.
(Procedimento legislativo).

        1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati e approvati dal consiglio regionale, articolo per articolo, e con votazione finale in seduta pubblica.
        2. Il consiglio regionale, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un decimo dei consiglieri, l'approvazione delle leggi e dei regolamenti, articolo per articolo, riservando al consiglio la sola votazione finale.
        3. Il regolamento del consiglio regionale disciplina in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge può avvenire ai sensi del comma 2.
        4. La procedura normale di approvazione da parte del consiglio regionale è sempre adottata per le leggi elettorali, tributarie e di approvazione di bilanci nonché per le leggi per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.

 

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Art. 9.
(Regolamenti regionali).

        1. I regolamenti regionali sono approvati dalla giunta regionale, salvo che la legge regionale non ne preveda l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Art. 10.
(Promulgazione di leggi e di regolamenti).

        1. Le leggi regionali sono promulgate dal presidente della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che la legge stessa disponga diversamente.
        2. I regolamenti regionali sono emanati dal presidente della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso disponga diversamente.

Capo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11.
(Partecipazione popolare).

        1. La Regione autonoma del Veneto promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle autonomie locali e funzionali, delle formazioni sociali e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.
        2. Allo scopo di cui al comma 1 la Regione assicura la più ampia informazione in ordine alla propria attività.

Art. 12.
(Iniziativa legislativa popolare).

        1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 5.000 elettori, di progetti di legge redatti in articoli.

 

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Art. 13.
(Referendum abrogativo).

        1. Il referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto dal presidente della Regione quando lo richiedono almeno 30.000 elettori.
        2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
        3. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi in materia di tributi o di approvazione del bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione.
        4. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 14.
(Referendum consultivo).

        1. Il consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.
        2. Sono altresì sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Art. 15.
(Legge regionale in materia di referendum).

        1. La legge regionale disciplina le modalità per l'esercizio del potere di richiesta di referendum, gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del referendum.

Capo IV
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE

Art. 16.
(Ordinamento degli enti locali).

        1. I comuni, le province, le città metropolitane nonché le comunità montane e le unioni di comuni sono enti autonomi, dotati di propri statuti, che disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento dei propri

 

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organi, nel rispetto della Costituzione, del presente statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.
        2. La Regione autonoma del Veneto disciplina con legge regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, le elezioni degli organi degli enti locali e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.
        3. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni degli enti locali è riservata alla potestà regolamentare degli stessi, nell'ambito della legislazione statale e regionale vigente nei singoli settori.
        4. La Regione, al fine di valorizzare particolari condizioni socio-economiche del proprio territorio, con legge regionale, previo parere del consiglio delle autonomie locali, ne riconosce la specificità.

Art. 17.
(Consiglio delle autonomie locali).

        1. Il consiglio delle autonomie locali è organo rappresentativo degli enti locali, di consultazione e raccordo tra gli stessi e gli organi della Regione autonoma del Veneto.
        2. La legge regionale disciplina le modalità di composizione e di funzionamento del consiglio delle autonomie locali, nonché le forme di raccordo tra il consiglio stesso e la giunta regionale.
        3. Il consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e con gli effetti fissati dalla legge regionale di cui al comma 2, esprime parere obbligatorio:

            a) sui progetti di modifica del presente statuto;

            b) sui progetti di legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali;

            c) sui progetti di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto di competenze e di funzioni tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;

            d) sui provvedimenti di ripartizione delle risorse destinate agli enti locali;

            e) sul documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

        4. Il consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti regionali e può proporre alla Regione di promuovere questioni di legittimità costituzionale avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre regioni.

Art. 18.
(Autonomia finanziaria degli enti locali).

        1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

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        2. I comuni, le province e le città metropolitane finanziano la loro attività con:

            a) tributi propri;

            b) proventi derivanti dalla vendita di beni e di servizi nonché da tariffe e da contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di loro competenza;

            c) redditi derivanti dal proprio demanio o patrimonio;

            d) contributi straordinari della Regione autonoma del Veneto, dello Stato e dell'Unione europea;

            e) altre entrate in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione, da leggi costituzionali, dal presente statuto e da leggi regionali.

        3. All'ulteriore finanziamento della attività di comuni, province e città metropolitane concorre la Regione utilizzando, in proporzione alle entrate riferibili al territorio di ciascun ente, una parte dei tributi erariali.
        4. I comuni e le province possono aumentare le aliquote di imposte statali e regionali entro i limiti consentiti dalle leggi statali e regionali.

Capo V
POTERE ESTERO DELLA REGIONE
AUTONOMA DEL VENETO

Art. 19.
(Rapporti internazionali).

        1. Nelle materie di propria competenza, la Regione autonoma del Veneto può concludere accordi con altri Stati, anche in assenza di previ accordi tra tali Stati e lo Stato italiano.
        2. Prima di sottoscrivere gli accordi di cui al comma 1, la Regione ne dà comunicazione al Governo, mediante trasmissione del relativo progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri.
        3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Governo autorizza la sottoscrizione degli accordi, ovvero, qualora ritenga che gli stessi contrastino con gli interessi nazionali o con gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione, nega l'autorizzazione alla sottoscrizione.
        4. Decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuto alcun diniego, l'autorizzazione di cui al comma 3 si intende acquisita.
        5. La Regione, nelle materie di propria competenza, può concludere intese con enti territoriali interni a uno Stato estero, nonché svolgere attività di rilievo internazionale e promozionale all'estero, dandone semplice comunicazione preventiva al Governo.

 

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        6. La Regione, nelle materie di propria competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

Art. 20.
(Cooperazione transfrontaliera).

        1. Nell'ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, resa esecutiva dalla legge 19 novembre 1984, n. 948 la Regione autonoma del Veneto può prevedere la costituzione di organismi comuni di cooperazione transfrontaliera, con o senza personalità giuridica, al fine di coordinare, gestire od organizzare la cooperazione, dandone semplice comunicazione preventiva al Governo.
        2. La Regione promuove le iniziative di cooperazione transfrontaliera degli enti locali e delle espressioni delle comunità locali con le collettività o le autorità territoriali interne di Stati esteri.

Art. 21.
(Rapporti con l'Unione europea).

        1. La Regione autonoma del Veneto partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, nelle forme e con le modalità stabilite da leggi statali e regionali.
        2. Nelle materie di propria competenza, la Regione provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

Capo VI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22.
(Sussidiarietà).

        1. La Regione autonoma del Veneto impronta la sua attività ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base del principio di leale collaborazione e di responsabilità.
        2. La Regione riconosce e assicura l'autonoma iniziativa delle persone e delle formazioni sociali per lo svolgimento delle attività di interesse generale. A tale fine, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

 

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        3. La Regione riconosce e valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.

Art. 23.
(Conferimento di funzioni amministrative).

        1. La Regione autonoma del Veneto, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, il conferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane di tutte le funzioni amministrative che non richiedono un unitario esercizio a livello regionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
        2. Al fine di consentire un livello ottimale di esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, la Regione promuove e favorisce le forme associative tra comuni.

Art. 24.
(Attività amministrativa).

        1. La Regione autonoma del Veneto assume come criterio ispiratore della propria azione il metodo della programmazione, assicurando il concorso degli enti locali, delle associazioni sindacali, e delle categorie produttive e professionali.
        2. La Regione esercita le sole funzioni amministrative attinenti alla sua organizzazione, nonché ad esigenze di carattere unitario, non conferibili a livello locale.
        3. L'attività amministrativa della Regione è improntata a criteri di economicità ed efficacia e si ispira ai princìpi di eguaglianza, buon andamento, imparzialità e semplificazione delle procedure.

Art. 25.
(Organizzazione).

        1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono stabiliti sulla base della legge regionale.
        2. La disciplina relativa all'organizzazione di cui al comma 1 si ispira a criteri di flessibilità, di coordinamento e di programmazione dell'azione amministrativa della Regione autonoma del Veneto.

Art. 26.
(Procedimenti amministrativi).

        1. Al fine del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, la Regione autonoma del Veneto, nelle materie di propria competenza, disciplina i procedimenti amministrativi in

 

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coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.
        2. La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.
        3. L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione dei relativi atti anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.
        4. I provvedimenti amministrativi della Regione, eccetto gli atti normativi e quelli a contenuto generale, devono sempre essere motivati.

Art. 27.
(Istituzione di enti e partecipazioni societarie).

        1. La Regione autonoma del Veneto, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possono essere svolti a livello locale, può con legge istituire enti o aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.
        2. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende di cui al comma 1 è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
        3. La Regione può altresì costituire con legge organismi di consultazione ed elaborazione di politiche in specifici settori economici, sociali e culturali.

Art. 28.
(Potere sostitutivo).

        1. La Regione autonoma del Veneto può sostituirsi a organi di enti territoriali, nel caso di inerzia o di inadempienza nell'esercizio delle funzioni da essa conferite ai rispettivi enti:

            a) quando l'inerzia o l'inadempienza determinano il mancato rispetto della normativa regionale attuativa dei vincoli comunitari o degli obblighi internazionali, ovvero la violazione della normativa statale e regionale posta a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

            b) nei casi di grave pericolo per l'incolumità pubblica;

            c) quando sussistono specifiche e comprovate ragioni di tutela della comunità regionale.

        2. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione, assicurando che tale potere sia esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

 

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Capo VII
ORGANIZZAZIONE
DELLA GIUSTIZIA DI PACE

Art. 29.
(Giudici di pace e uffici giudiziari).

        1. La legge regionale disciplina gli uffici dei giudici di pace, la loro circoscrizione e la relativa pianta organica, nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

Capo VIII
ORGANI DELLA REGIONE
AUTONOMA DEL VENETO

Art. 30.
(Organi).

        1. Sono organi della Regione autonoma del Veneto il consiglio regionale, il presidente della Regione, la giunta regionale.

Art. 31.
(Funzioni del consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica della Regione autonoma del Veneto.
        2. Il consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti dalla legge, adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dai decreti legislativi di attuazione dello stesso, adottati ai sensi dell'articolo 52, nonché delle leggi statali e regionali.
        3. Il consiglio regionale, inoltre:

            a) delibera i princìpi e gli indirizzi della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale;

            b) approva il programma regionale di sviluppo e i piani di settore e ne verifica periodicamente l'attuazione;

            c) approva il documento di programmazione economico-finanziaria ed elabora, in conformità al medesimo documento, gli indirizzi alla giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;

            d) approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;

 

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            e) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;

            f) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

            g) nomina i rappresentanti della Regione, salvo i casi in cui la legge attribuisce il potere di nomina ad altri organi della Regione;

            h) approva annualmente la legge regionale comunitaria e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;

            i) nel rispetto della Costituzione e del presente statuto, nonché delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, disciplina con apposita legge regionale le modalità e le forme, anche organizzative, della partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari;

            l) istituisce con legge enti dipendenti dalla Regione, aziende e agenzie regionali;

            m) può presentare proposte di legge alle Camere;

            n) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, il presente statuto ed i relativi decreti legislativi di attuazione stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

Art. 32.
(Elezione del consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto, secondo le modalità stabilite con legge elettorale regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso consiglio.
        2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato dalla legge elettorale.
        3. La legge elettorale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge regionale promuove altresì condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
        4. La prima riunione del consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente del consiglio uscente. Assume la presidenza il consigliere più anziano di età; fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 33.
(Ufficio di presidenza).

        1. Nella prima riunione, il consiglio regionale procede all'elezione dell'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari.

 

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        2. Il presidente del consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso consiglio.
        3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza delle minoranze.
        4. I componenti dell'ufficio di presidenza durano in carica per l'intera durata della legislatura e fino alla prima riunione del nuovo consiglio regionale.

Art. 34.
(Funzioni del presidente del consiglio regionale
e dell'ufficio di presidenza).

        1. Il presidente del consiglio regionale convoca e presiede il consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, provvede all'insediamento delle commissioni e ne coordina i lavori con quelli del consiglio, esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dal regolamento del consiglio regionale.
        2. L'ufficio di presidenza:

            a) collabora con il presidente nell'esercizio dei suoi compiti;

            b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;

            c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;

            d) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del consiglio;

            e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dal regolamento del consiglio.

Art. 35.
(Consiglieri regionali).

        1. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, ai sensi del regolamento) del consiglio regionale, lo stesso consiglio regionale, sulla base di una relazione della giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta in modo da rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
        2. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
        3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
        4. Ogni consigliere ha potere di iniziativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
        5. Ogni consigliere ha potere di iniziativa relativamente ai regolamenti regionali che la legge riserva alla competenza del consiglio regionale.
        6. Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e

 

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degli enti, aziende e agenzie regionali. Il regolamento del consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio di tale diritto.
        7. Ai consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.

Art. 36.
(Regolamento del consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale adotta a maggioranza assoluta dei suoi membri il proprio regolamento.
        2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale e dei suoi organi interni, assicurando le condizioni per l'effettivo esercizio dei diritti delle minoranze consiliari.
        3. Il regolamento disciplina, tra l'altro:

            a) le commissioni consiliari permanenti e temporanee;

            b) le procedure per lo svolgimento dei lavori in assemblea e nelle commissioni;

            c) i requisiti per la costituzione e lo scioglimento dei gruppi consiliari.

Art. 37.
(Autonomia del consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita ai sensi del presente statuto e del proprio regolamento.
        2. Il consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'ufficio di presidenza, le commissioni e i gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 38.
(Commissioni consiliari).

        1. Il consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
        2. Il regolamento del consiglio regionale disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari, garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i gruppi consiliari.
        3. Il presidente e gli altri componenti della giunta regionale hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari senza diritto di voto.
        4. Il consiglio regionale può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

 

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        5. Le commissioni consiliari esaminano preventivamente i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del consiglio regionale e, nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, procedono ad approvare i progetti di legge articolo per articolo, riservando al consiglio la sola votazione finale.
        6. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla giunta regionale, i dirigenti delle segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali; i soggetti convocati sono tenuti a fornire alle commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni,
        7. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio.
        8. I componenti delle commissioni consiliari sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che sono da ritenersi segrete o riservate ai sensi della legislazione vigente in materia.
        9. Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti consiliari e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le commissioni consiliari possono procedere alla consultazione diretta di enti locali di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il regolamento del consiglio regionale stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.
        10. Le leggi regionali possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle commissioni consiliari.
        11. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni consiliari possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.
        12. Le commissioni consiliari possono avvalersi, previa intesa con l'ufficio di presidenza, della collaborazione di esperti o, previa intesa con la giunta regionale, della collaborazione dei competenti uffici della giunta.

Art. 39.
(Gruppi consiliari).

        1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento del consiglio regionale.
        2. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del consiglio regionale.

Art. 40.
(Inchieste).

        1. Il consiglio regionale può disporre inchieste su fatti attinenti a materie di competenza regionale o che comunque sono di rilevante

 

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interesse per la Regione, mediante la costituzione di una speciale commissione.
        2. La commissione è istituita con legge regionale che ne fissa i compiti, le materie, e la composizione in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, e le modalità di funzionamento.
        3. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Art. 41.
(Funzioni del presidente della Regione).

        1. Il presidente della Regione rappresenta la Regione, convoca e presiede la giunta regionale e ne dirige la politica.
        2. Il presidente della Regione, inoltre:

            a) nomina e revoca i componenti della giunta regionale;

            b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

            c) indice i referendum previsti dal presente statuto;

            d) nomina, su designazione del consiglio regionale, i quattro componenti la commissione paritetica di cui all'articolo 53;

            e) effettua le nomine di competenza della giunta regionale, previa deliberazione di questa, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al consiglio regionale;

            f) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge e, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;

            g) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dai relativi decreti legislativi di attuazione, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 42.
(Elezione del presidente della Regione).

        1. Il presidente della Regione è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, con voto diretto e contestualmente all'elezione del consiglio regionale, secondo le norme stabilite con la legge elettorale di cui all'articolo 32.
        2. Il presidente della regione è presidente anche della giunta regionale e componente del consiglio regionale.
        3. La legge elettorale di cui all'articolo 32 stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente della Regione.
        4. Il presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della giunta regionale, tra i quali un

 

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vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; nella prima seduta del consiglio regionale successiva alla nomina ne dà comunicazione e illustra gli indirizzi generali di governo.
        5. Il presidente della Regione può revocare uno o più componenti della giunta regionale, dandone comunicazione al consiglio regionale.

Art. 43.
(Composizione della giunta regionale).

        1. La giunta regionale è composta dal presidente della Regione e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del consiglio regionale.
        2. I componenti della giunta regionale sono scelti tra i consiglieri regionali o fra soggetti esterni al consiglio regionale, che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
        3. La giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.
        4. Il presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della giunta regionale e può altresì affidare a singoli o più componenti della stessa giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
        5. Le sedute della giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.
        6. Al presidente e ai componenti della giunta regionale è attribuita un'indennità di carica stabilita dalla legge regionale.

Art. 44.
(Funzioni della giunta regionale).

        1. La giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione; approva i regolamenti regionali, salvo i casi in cui la potestà regolamentare è riservata dalla legge regionale alla competenza del consiglio regionale.
        2. La giunta regionale, inoltre:

            a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio regionale;

            b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;

            c) predispone e presenta alle commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e dei programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e al consiglio regionale i relativi documenti finali;

            d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;

 

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            e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal consiglio regionale e redige il rendiconto generale della Regione;

            f) informa il Governo sul contenuto degli accordi e delle intese con Stati ed enti territoriali esteri di cui all'articolo 19 del presente statuto;

            g) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio, di liti attive e passive e di transazioni;

            h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;

            i) delibera, sentito il consiglio regionale, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile;

            l) esercita le altre attribuzioni ad essa domandate dalla Costituzione, dal presente statuto, dai relativi decreti legislativi attuativi e dalle leggi.

Art. 45.
(Mozione di sfiducia).

        1. Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
        2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
        3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio regionale.
        4. Il voto del consiglio regionale contrario a una proposta della giunta regionale non comporta l'obbligo di dimissioni della giunta.
        5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del presidente della Regione comportano le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio regionale.
        6. Dopo la scadenza del consiglio regionale o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, il presidente e la giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei nuovi organi.
        7. In caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del presidente della Regione, la giunta regionale rimane in carica e le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente, solo per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei nuovi organi.

 

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Capo IX
FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 46.
(Autonomia finanziaria).

        1. L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa è elemento costitutivo dell'autonomia della Regione autonoma del Veneto ed è esercitata in armonia con la Costituzione e con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
        2. L'autonomia finanziaria deve consentire alla Regione di finanziare integralmente le funzioni ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.
        3. La Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare in materia finanziaria come strumento di attuazione delle competenze e delle funzioni di governo, legislative e amministrative assegnate alla Regione, anche per il potenziamento dell'autonomia degli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà.
        4. Spetta alla Regione una quota non inferiore al 70 per cento del gettito dei tributi erariali provenienti dal suo territorio.
        5. La individuazione dell'entità delle quote di gettito dei tributi erariali da attribuire alla Regione spetta alla commissione paritetica di cui all'articolo 53, che propone al Governo la determinazione delle quote che, in ogni caso, non possono essere inferiori al 70 per cento del gettito erariale complessivo riferibile al territorio regionale.
        6. La regione finanzia la propria attività con:

            a) il gettito erariale proveniente dal territorio regionale, ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5;

            b) i tributi propri;

            c) i redditi derivanti dal demanio e dal patrimonio regionali;

            d) i proventi derivanti dalla vendita di beni e di servizi nonché da tariffe e da contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza della Regione;

            e) i contributi straordinari dello Stato o dell'Unione europea per grandi opere o progetti;

            f) altre entrate in conformità a quanto disposto dalla Costituzione, dal presente statuto, da leggi dello Stato e da leggi regionali.

Art. 47.
(Tributi regionali propri).

        1. La Regione autonoma del Veneto, con propria legge e in conformità ai princìpi fondamentali del sistema tributario della Repubblica, ha potestà di istituire, applicare, modificare e sopprimere

 

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tributi propri, determinando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota.

Art. 48.
(Bilancio regionale).

        1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare,
        2. Il bilancio di previsione è presentato al consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.
        3. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
        4. Il consiglio regionale approva il rendiconto annuale della Regione.
        5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono inviati alla giunta regionale, che li trasmette per conoscenza al consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

Art. 49.
(Demanio e patrimonio).

        1. La Regione autonoma del Veneto ha demanio e patrimonio propri.
        2. Con legge regionale è disciplinata la gestione del demanio e del patrimonio di cui al comma 1.

Capo X
LA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO
E I RAPPORTI CON LO STATO

Art. 50.
(Iniziativa legislativa della Regione autonoma del Veneto
al Parlamento).

        1. Il consiglio regionale ed il presidente della Regione possono presentare al Parlamento, disgiuntamente, progetti di legge su materie di interesse della Regione autonoma del Veneto.

Art. 51.
(Impugnativa di leggi dello Stato).

        1. La Regione autonoma del Veneto quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sfera di competenza

 

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regionale stabilita dal presente statuto, dalla Costituzione e da altre leggi costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Art. 52.
(Norme di attuazione).

        1. Con successivi decreti legislativi, adottati dal Governo sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla commissione paritetica di cui all'articolo 53, sono stabilite le norme di attuazione del presente statuto.

Art. 53.
(Commissione paritetica).

        1. È istituita la commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma del Veneto.
        2. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro nominati dal Governo e quattro dal presidente della Regione, su designazione del consiglio regionale.
        3. Le modalità di designazione e di nomina dei componenti regionali di cui al comma 2 sono disciplinate con legge regionale.
        4. La commissione paritetica è presieduta da un componente di nomina regionale.
        5. La commissione paritetica funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi della stessa Regione, e, in particolare, esercita le seguenti competenze:

            a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente statuto;

            b) concorda procedure e modalità del trasferimento delle funzioni amministrative e dei beni dallo Stato alla Regione;

            c) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente statuto;

            d) propone al Governo la determinazione delle quote di gettito dei tributi erariali da attribuire alla Regione che, in ogni caso, non possono essere inferiori al 70 per cento del gettito erariale complessivo riferibile al territorio regionale.